Più poteri ai sindaci in materia di sicurezza urbana. Il D.L. n. 14 del 20 febbraio (che modifica anche due artt. del TUEL), in vigore dal giorno dopo, infatti, contiene un pacchetto di misure atte ad innalzare i livelli di sicurezza, intesa nell’accezione di vivibilità e di decoro delle città, a tutela di luoghi particolari quali stazioni ferroviarie e di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano), porti, aeroporti, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, musei o altri luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, nonché aree adibite a verde pubblico.
I sindaci potranno, dunque, contare sull’estensione della possibilità di emanare ordinanze a carico di quanti pongano in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione dei luoghi precedentemente elencati. Tali ordinanze possono prevedere sanzioni amministrative da 100 a 300 euro destinate a finanziare interventi di miglioramento del decoro urbano, nonché l’allontanamento (per quarantotto ore) dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
In caso di reiterazione delle condotte già oggetto di sanzione, dalle quali possa derivare pericolo per la sicurezza, il questore potrà disporre il Daspo cittadino, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi. Periodo che sale da sei mesi fino a due anni qualora le predette condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il
patrimonio.
Nei confronti dei soggetti che sporcano immobili o mezzi di trasporto, la condanna per imbrattamento potrà prevedere anche l’obbligo di ripristino, la ripulitura e il vincolo al sostenimento delle spese.
Innalzamento dei livelli di sicurezza anche per locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi: il questore può disporre un divieto di accesso compreso tra uno e cinque anni nei confronti di soggetti condannati, nel corso degli ultimi tre anni, per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope all’interno o nelle vicinanze di locali pubblici. La violazione dei provvedimenti potrà comportare una sanzione tra 10.000 e 40.000 euro.
Tra le altre misure contenute nel Decreto si trovano i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” (sottoscritti tra prefetto e sindaco per la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa attraverso servizi e interventi di prossimità), il “Comitato metropolitano” (valido per le città metropolitane), altre disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili.