Consiglio di Stato conferma: “prove orali di concorsi pubblici a porte aperte”

Una sentenza del Consiglio di Stato (27/03/2015) conferma quanto già acclarato in passato: è illegittimo l’operato della commissione che preclude l’accesso all’aula di svolgimento della prova. Del resto l’art. 6, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, è piuttosto chiaro: “le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione”, così come gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un’aula o sala aperta al pubblico.

Eppure il Consiglio di Stato ha dovuto esprimersi in materia a seguito di ricorso di un ente, il quale aveva sostenuto che l’esigenza di precludere l’accesso ai soli candidati non ancora esaminati (già bocciata dal Tar) era legittima, in quanto la commissione esaminatrice aveva stabilito di iniziare la prova con una domanda omogenea per tutti i concorrenti e, conseguentemente, la presenza di candidati in attesa di sostenere il colloquio, avrebbe potuto determinare dalle risposte altrui un vantaggio a loro favore.

Dopo la sentenza appare indiscutibile, dunque, il fatto secondo cui ciascun candidato sia titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri concorrenti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione.

* Propria elaborazione su notizie da “Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione” del 03/04/2015.

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