In attesa dei “correttivi” sulla Riforma della Pubblica amministrazione, necessari per una conclusione positiva dell’iter legislativo, occorre tenere presente che alcuni decreti sono in realtà in vigore. Tra questi c’è il cd. Testo Unico in materia di Società Partecipate, il D.Lgs. n. 175/2016.
Arriva come un fulmine a ciel sereno, in verità, il parere della Corte dei Conti della Lombardia (Deliberazione n. 398/2016/PAR del 21/12/2016), in vista della revisione straordinaria delle partecipazioni che le amministrazioni devono effettuare entro il 23 marzo 2017.
La Corte, infatti, con un’interpretazione restrittiva si pronuncia lasciando ben poco spazio all’immaginazione: in base alla definizione dell’art. 2 dello stesso Testo Unico, infatti, essa sostiene che nei casi in cui l’ente pubblico abbia una partecipazione minoritaria nel capitale sociale della Società mista, il servizio erogato dalla stessa non possa mai essere considerato un servizio “di interesse generale”. In base alla partecipazione minoritaria, infatti, l’ente risulta sprovvisto di un potere di controllo sulla Società, non essendo pertanto in grado di incidere sulle modalità di accesso al servizio da parte dell’utenza.
Un servizio, purché “di interesse generale”, in base a quanto previsto dal Testo Unico nonché dai principi comunitari in materia, può essere gestito da una Società mista pubblico-privata. Tuttavia è necessario che la partecipazione minoritaria spetti al socio privato, selezionato con gara pubblica.
Dal momento che, dunque, le partecipazioni possono essere mantenute (o consentite) solo ed esclusivamente in presenza di attività inerenti servizi “di interesse generale”, appare evidente come il parere della Corte dei Conti costituisca orientamento chiaro in merito alle ineluttabili azioni di dismissione delle partecipazioni di esigua entità e/o che, comunque, non garantiscano di poter mettere in atto il necessario controllo societario.
Non resta che attendere le decisioni finali delle amministrazioni coinvolte, che dovranno contemplare una valutazione ampia e particolareggiata delle finalità perseguite mediante la partecipazione ed il connesso servizio, nonché della specifica attività della Società partecipata.
Se dovessi spiegarlo ad un barbiere come me , cosa comporta questo per una amministrazione e c’è un esempio per il nostro comune
Caro Arturo, il tema riguarda l’ambito delle Società cd. “partecipate”, cioè quelle Società nelle quali le amministrazioni locali detengono in tutto o in parte il capitale (cioè la proprietà, in sostanza le quote o le azioni). Esse vengono spesso definite quali eredi o discendenti delle vecchie “municipalizzate”, in quanto risultano affidatarie della gestione di uno o più servizi pubblici locali, anche se si tratta di organizzazioni ben diverse.
Comunque, l’argomento dell’articolo si riferisce al fatto che la nuova disciplina in materia prevede (tra le altre cose, alcune delle quali oggetto dei prossimi “correttivi” che saranno approvati a breve da Governo e Parlamento, anche con riferimento ai requisiti minimi che tali Società devono avere per poter continuare ad esistere) che gli enti che possiedono delle partecipazioni (totalitarie e non) in queste Società debbano effettuare delle attente valutazioni e decidere, in base alle norme e agli orientamenti, se mantenere tali partecipazioni o avviarne la dismissione (vendita). Tale vendita, naturalmente, impatta sulla gestione del servizio. In definitiva la decisione spetta alla singola amministrazione in base a quanto previsto dal decreto che, però, non prescinde da un punto fermo: le partecipazioni possono essere mantenute e/o costituite solo ed esclusivamente nel caso in cui il servizio sia ritenuto “di interesse generale”. Oltre a questa condizione vi sono, poi, altri requisiti inerenti l’ammontare del fatturato medio, il numero dei dipendenti, la governance, ecc.
In ogni caso il servizio si definisce “di interesse generale” quando le attività di produzione e fornitura di beni o servizi non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico (o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza) e che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.
Accanto a questa definizione che si concentra sul contenuto del servizio e non su parametri quantitativi, quindi, appare ancora più restrittivo il citato parere della Corte dei Conti – Lombardia, secondo la quale, a prescindere da tutto, il servizio non è mai di interesse generale laddove vi sia una partecipazione minoritaria (esigua o comunque al di sotto del 50%) da parte dell’ente, in quanto esso, non avendo la maggioranza della proprietà della Società, non può effettuare il necessario controllo societario. La decisione spetterà alla singola amministrazione, ma questo parere avrà ovviamente un peso notevole.
Alla base di tutti questi ed altri paletti, dunque, c’è l’obiettivo di ridurre il numero di Società partecipate (circa 10mila attualmente) immettendo nel mercato tanti servizi che di interesse “generale” non hanno nulla.
Chiaramente, nei prossimi mesi, nasceranno in proposito altri problemi legati, per esempio, all’eventualità che non si riesca a piazzare sul mercato le quote/azioni, nemmeno al partner privato con diritto di prelazione! Sarà necessario, certamente, gestire questa fase con elevata professionalità.
Per quanto concerne l’esempio circa il Comune di Melendugno, esso riguarda la “Porto di San Foca” S.p.A., del cui capitale il Comune detiene il 49% delle azioni. Anche in questo caso occorrerà effettuare le dovute valutazioni e prendere delle decisioni, con tutto ciò che ne consegue.