Il Direttore Generale dell’ente locale

Prendo spunto da alcune riflessioni, fatte anche su questo blog, per dare spazio all’approfondimento di una questione sempre attuale nell’ambito organizzativo-gestionale degli enti locali: il ruolo e la figura del Direttore Generale.

Questa figura, introdotta dalla legislazione in materia di enti locali e dalla prassi negli anni Novanta, può essere descritta come una figura che, laddove venga istituita, opera in raccordo tra apparato politico e apparato tecnico-amministrativo. Al DG spettano i compiti di traduzione, in termini gestionali, degli obiettivi politici fissati dall’Amministrazione. Ruolo non semplice, vista la frequente circostanza che vede il programma elettorale-amministrativo quale insieme di principi e obiettivi difficilmente realizzabili o esprimibili in termini operativi, perché spesso non costruito sulla base di una reale fotografia delle condizioni e dello stato di salute dell’ente.
Il DG cura, a tal fine, l’assetto organizzativo, la programmazione economico-finanziaria e il controllo di gestione. In sostanza, guida la gestione dell’ente. Superata la diatriba portata avanti per alcuni anni, tale figura è stata inquadrata quale ruolo dirigenziale dell’ente. Una sorta di dirigente che coordina settori, servizi, uffici, e li guida verso il raggiungimento degli obiettivi. E’ comprensibile, dunque, il ruolo fiduciario ad esso attribuito.

Infatti, il DG è nominato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia sulla base di alcuni criteri. Uno dei quali è la fiducia. In ogni caso, per quanto descritto finora, è necessario che tale ruolo venga ricoperto da professionisti con una notevole competenza gestionale, ma caratteristiche che non dovrebbero mancare ad un DG sono certamente: una certa capacità di coordinamento, moderazione, coraggiolungimiranza, capacità di “ascolto” sia verso gli organi politici sia verso quelli amministrativi. Non deve essere un despota, poiché è essenziale comprendere l’organizzazione, le prassi fino a quel momento utilizzate nell’ente. Non dev’essere assalito dalla smania di cambiare tutto e subito, ma partendo dall’ascolto e dalla comprensione dei processi egli dovrà intervenire nel modo appropriato per “aggiustare” quegli intoppi che creano inefficienza e caos e introdurre pian piano degli elementi di innovazione e cambiamento sempre adeguati all’organizzazione che si trova di fronte. In caso contrario (introduzione sempre e comunque di modelli e processi innovativi secondo standard preimpostati), il risultato sarebbe certamente controproducente.

Senza esser preso dalla voglia di misurare tutto, strada che porterebbe a un peggioramento e ad un appesantimento della macchina amministrativa (che ha spesso bisogno di snellimento), deve concentrarsi su una serie limitata ma completa di indicatori e di situazioni. Deve puntare al miglioramento simultaneo dell’efficienza e della qualità dei servizi, valutando l’impatto che essi hanno effettivamente sui bisogni dei cittadini. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che tutto è indirizzato alla rappresentazione dell’interesse pubblico volta al soddisfacimento dei bisogni reali dei cittadini. Non serve creare una macchina perfetta se poi non è strumento utile a soddisfare i bisogni dei cittadini; a tal fine, un mio maestro in Bocconi provocatoriamente diceva: anche un campo di concentramento è una “macchina perfetta ed efficiente”

Il DG ha assunto nel tempo la vera e propria veste di manager (alcuni lo definiscono, appunto, “city-manager”, prendendo in prestito un’espressione impiegata nel mondo anglosassone). In alcune situazioni è stato volano di cambiamento e miglioramento, di efficacia e di efficienza. In altre, solo una figura istituita come “riciclo” politico, della quale si poteva fare tranquillamente a meno. Questo motivo è sufficiente a spiegare i recenti cambiamenti legislativi che di fatto limitano moltissimo il ricorso a tale figura?

C’è da specificare, infatti, che il DG, introdotto nel 1997, legge n. 127 poi confluita nel TUEL (d.lgs. 267/2000) art. 108, poteva essere nominato, oltre che dal Presidente della Provincia, dal Sindaco di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o gruppo di Comuni che insieme superassero tale soglia). Con la motivazione dei tagli alla spesa per gli enti locali, la Legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 186 lettera d)) ne ha previsto la soppressione per quanto concerne i Comuni. Successivamente,  il d.l. n.2 del 25 gennaio 2010 ha modificato tale disposizione generale, prevedendo la soglia dei 100.000 abitanti quale condizione per la possibile nomina del DG (tale decreto è stato convertito in legge il 26 marzo 2010, legge n.42).

Di fatto, dunque, mentre per le Province non cambia nulla, da quest’anno il DG potrà essere nominato soltanto nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.
Personalmente son convinto che, sebbene ci sia certamente stato in alcune situazioni un ricorso esagerato a tale figura, anche nelle organizzazioni in cui poteva essere evitato, nella stragrande maggioranza dei casi questa figura, se ricoperta da professionisti validi e rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, ha apportato un miglioramento decisivo e sostanziale anche negli enti di media e medio/piccola dimensione. Il pensiero del legislatore è stato evidentemente diverso, ritenendo questa (e non auto blu, cellulari di servizio, viaggi, computer e i-pad in regalo, ecc. ecc.) la prima spesa da tagliare.

Vedremo, a questo punto, dal momento che tale figura era nata da un’esigenza precisa e riconosciuta nel mondo degli enti locali, quali saranno le conseguenze della quasi totale cancellazione di questa professionalità.

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