Appalti: costi del personale più bassi, l’offerta non è sempre anomala

La grandezza “costo del lavoro del personale addetto” è un fattore importante nella presentazione di un’offerta per la partecipazione ad una gara pubblica. I parametri sul costo del lavoro, risultanti dalle tabelle ministeriali (Ministero del Lavoro), non costituiscono tuttavia un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell’offerta. Un eventuale scostamento, da tali parametri, delle voci di costo presentate da un’impresa non legittima di per sé un giudizio di anomalia.

Il Consiglio di Stato (Sez. III), con sentenza n. 1743 del 2 aprile 2015, ha chiarito che, anche in presenza di specifiche indicazioni nel relativo bando pubblico di divieto di discostarsi dalle tabelle ministeriali, è ammissibile l’offerta che da tali parametri si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori, così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.

Saranno da considerare anomale, dunque, soltanto le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle ministeriali in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva. I costi medi, quindi, non costituiscono parametri inderogabili, ma indicatori del giudizio di congruità (adeguatezza) dell’offerta.

* Propria elaborazione su notizie da “Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione” del 13/04/2015.

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